CCNL 04.08.1995
Parte Prima
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I - Norme comuni
1. In corrispondenza allo sviluppo della professionalità del personale della scuola, conseguente sia al regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32, 38 e 49, sia alla partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento di cui al successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella B, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio o dalla retribuzione. Gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato, abbia regolarmente frequentato attività formative per un numero di ore complessivo non inferiore a cento. Per il personale ATA inquadrato nelle qualifiche di collaboratore scolastico ed equiparate e di assistent
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