CCNL 04.08.1995
Parte Prima
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo II - Norme di area
Sezione I - Capi di istituto
1. Il capo di istituto, superato il periodo di prova, tenuto conto del tipo di istituto cui è preposto e secondo gli ambiti di applicazione professionale, ferme restando le incompatibilità previste da norme di legge, nei casi di riconosciuta esigenza può:
a) assumere, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui all'art. 58 del D.L.gs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni, incarichi a termine per il coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, e incarichi di collaborazione in studi e ricerche, conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
b) assolvere a incarichi temporanei di reggenza di altra scuola, in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nella scuola secondaria; ad incarichi di tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
c) assumere incarichi retribuiti da parte di enti locali e di terzi, nell'ambito di convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto;
d) qualora sia preposto a scuole «polo», svolgere funzioni di coordinamento di progetti relativi a più
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