CCNL 04.08.1995
Parte Prima
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo II - Norme di area
Sezione I - Capi di istituto
1. L'attività del capo di istituto è oggetto di valutazione periodica. Il processo di valutazione è concluso dal Provveditore agli Studi sulla base del giudizio formulato da appositi nuclei di valutazione costituiti, in ciascun ambito provinciale, da personale appositamente individuato in relazione a specifiche esperienze nel settore ovvero appositamente formato alle tecniche di valutazione e di controllo di gestione. La composizione dei predetti nuclei, gli obiettivi, i criteri e le modalità procedurali della valutazione saranno definiti entro il 30 novembre 1995 mediante l'accordo di cui all'art. 79. Tale accordo stabilirà, inoltre, il numero massimo di unità di personale che potranno essere valutate da ciascun nucleo, nonché le implicazioni sulla progressione professionale di cui all'art. 27, 4 comma, del presente CCNL.
2. In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa vigente
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