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CCNL 04.08.1995

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995.

Parte Seconda

Titolo I - Trattamento economico 100

Capo I - La retribuzione

Art. 64 - Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi lordi in vigore per il personale di cui all'art. 1, sono incrementati delle misure mensili lorde individuate, per ciascuna qualifica, dall'allegata Tabella A1, per il periodo 1° gennaio 1995 - 30 novembre 1995, e dall'allegata Tabella A2 per il periodo decorrente dal 1° dicembre 1995.

2. Gli incrementi di cui alla Tabella A1 hanno effetto fino al conseguimento di quelli di cui alla Tabella A2 ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, che pertanto cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio 1995.

3. Fino al 31 dicembre 1995, per il conseguimento degli aumenti periodici automatici di stipendio e indennità di funzione continuano ad applicarsi le Tabelle A e B del D.P.R. n. 399 del 1988.

4. Per i direttori amministrativi dei Conservatori ed Accademie, si applicano gli aumenti previsti dalla Tabella A3.

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In materia di trattamento economico ( fondamentale e accessorio) del personale della scuola e con effetti economici dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 occorre fare riferimento alle disposizioni contrattuali incluse negli articoli

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