CCNL 04.08.1995
Parte Seconda
Titolo I - Trattamento economico 114
Capo II - La retribuzione accessoria
1. Allo scopo di arricchire e qualificare l'offerta formativa del sistema scolastico pubblico è istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996, presso il Ministero della P.I., un Fondo alimentato:
- dagli stanziamenti previsti per il Fondo di incentivazione di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- dagli stanziamenti per lavoro straordinario;
- dagli stanziamenti per indennità ai capi di istituto, ai direttori amministrativi e ai responsabili amministrativi;
- dall'importo di L. 220 miliardi annue, stabilito dal presente contratto.
2. Le risorse previste nel Fondo sono così ripartite:
a) a livello di Ministero della P.I. è attribuito il 2% del Fondo, per l'attivazione di progetti di interesse nazionale, per l'assegnazione diretta al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica e agli IRRSAE della quota stabilita per questi Istituti; la distribuzione di tali risorse e le misure dei compensi per gli istituti medesimi sono operate in sede di contrattazione decentrata nazionale di Ministero per assegnazioni aggiuntive alle istituzioni scolastiche ed educative per le quali
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.