CCNL 04.08.1995
Parte Seconda
Titolo I - Trattamento economico 117
Capo II - La retribuzione accessoria
1. Sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive vengono corrisposte le seguenti indennità:
a) indennità di direzione per i capi di istituto, disciplinata dal successivo art. 75 ed a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. b;
b) indennità di amministrazione per i direttori amministrativi, e per i responsabili amministrativi, disciplinata dal successivo art. 76 ed a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. b;
c) indennità di lavoro notturno/festivo - di cui alla Tabella E1 - per il personale dei Convitti nazionali e delle altre istituzioni educative a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. a;
d) indennità di bilinguismo e di trilinguismo - di cui alla tabella E2 - nelle fattispecie non retribuite in base a disposizioni vigenti, a carico delle risorse di cui all'art. 71, comma 2, lettera a).
2. La misura delle singole indennità è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dall'allegata Tabella E, ed è corrisposta in relazione all'effettiva presenza in servizio.
3. All'atto della utilizzazione a livello di scuola delle quote del fondo destinate alle diverse attività di istituto dovrà essere prioritariamente soddisfatta l'esigenza di finanziamento delle indennità di cui al comma 1, lettere c e d.
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