CCNL 04.08.1995
Parte Terza
Titolo I - Norme transitorie e finali
1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993, comma I, a seguito della stipula del CCNL e degli accordi decentrati dallo stesso previsti, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare non sono più applicabili le seguenti norme:
- con riferimento all'art. 1 (Campo di applicazione): art. 2, comma unico, del D.P.R. n.399 del 1988;
- con riferimento all'articolo 4 (Procedure per la contrattazione decentrata): artt. 16 e 17 del D.P.R. 209/87; art. 23 del D.P.R. 399/88;
- con riferimento all'articolo 5 (Livelli di contrattazione): artt. 13, 15 e 20 del D.P.R. 209/87;
- con riferimento all'articolo 6 (Composizione delle delegazioni): art. 14 del D.P.R. n. 209 del 1987;
- con riferimento all'articolo 7 (Informazione): artt. 18, 19 e 20 del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 20 del D.P.R. n. 209 del 1987, art. 597, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 8 (Esame): art. 20 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 597, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 10 (Pari opportunità): art. 16 D.P.R. 395 del 1988;
- con riferimento all'articolo 12 (Forme di partecipazione): art. 20 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 597, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del D.Lgs. n. 297 del 1994;
- con riferimento all'articolo 13 (Assemblee): art. 60, commi dall'1 al 10, del D.P.R. n. 417 del 1974; art. 30 D.P.R. n. 209 del 1987; art. 29 D.P.R. n. 399 del 1988; art. 11 del D.P.R. n. 395 de
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