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Legge 08.08.1995, n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (G.U. 16.08.1995, n. 190)

Art. 11 - Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 - Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni - 1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.

3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conform

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