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Legge 08.08.1995, n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (G.U. 16.08.1995, n. 190)

Art. 12 - Regime tributario dei fondi pensione

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 - Regime tributario dei fondi pensione - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.

4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.

5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tr

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