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Legge 08.08.1995, n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (G.U. 16.08.1995, n. 190)

Art. 15 - Regime transitorio

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «e assicurativa».

3. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17»; sono sostituite dalle seguenti: «Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17».

4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13».

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

«8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di

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