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Legge 08.08.1995, n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (G.U. 16.08.1995, n. 190)

Art. 5 - Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.

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