Legge 12.04.1995, n. 116
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a ciò designato da una Chiesa avente parte nell'UCEBI, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.
5. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministr
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.