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Legge 12.04.1995, n. 116

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI). (G.U. 22.04.1995, n. 94 - S.O.)

Art. 16 - Deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.

4. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UCEBI.

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