Legge 12.04.1995, n. 116
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell'UCEBI operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.
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