Legge 12.04.1995, n. 116
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio.
2. Qualora nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio non esistano Chiese rappresentate dall'UCEBI, i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la Chiesa evangelica più vicina. Ove in ambito provinciale non ci sia alcuna attività di culto di Chiese rappresentate dall'UCEBI, la Chiesa più vicina invia il ministro a ciò designato per prestare l'assistenza spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione dall'ente competente.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI, l'ente competente adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per assicurare che il funerale segua secondo le liturgie delle Chiese battiste.
4. I ministri dell'UCEBI, che prestano servizio militare o assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere finanziario per lo Stato.
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