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Legge 12.04.1995, n. 116

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI). (G.U. 22.04.1995, n. 94 - S.O.)

Art. 6 - Assistenza spirituale ai ricoverati

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, è assicurata dalla Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI. L'accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, è libero e senza limiti di orario.

2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

3. Tale assistenza è prestata senza alcun onere per lo Stato o per altri enti pubblici.

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