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Legge 12.04.1995, n. 116

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI). (G.U. 22.04.1995, n. 94 - S.O.)

Art. 9 - Richieste in ordine allo studio del fatto religioso

1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti della società, assicura alle Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato.

2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato.

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