Legge 12.04.1995, n. 116
1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti della società, assicura alle Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato.
2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato.
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