CCND 28.12.1995
1. A norma dell'art. 3 - comma 2 - del D.M. 6 aprile 1995 n. 190 (S.O. n. 59 alla G.U. n. 120 del 25 maggio 1995) e della annessa tabella A), applicativo della legge n. 241/1990, il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato deve essere stipulato entro 180 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia di cui all'art. 23 del CCNL del personale della scuola.
2. Il nuovo contratto di lavoro, avendo carattere modificativo dei contenuti del rapporto, non può avere efficacia retroattiva.
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