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O.M. Pubblica istruzione 03.01.1995, n. 3

Corsi di recupero e sostegno.

Art. 2 - Organizzazione degli interventi didattici ed educativi integrativi

1. Gli interventi didattici ed educativi integrativi possono essere promossi in qualsiasi momento dell'anno scolastico, in relazione alle decisioni assunte ai sensi dell'art. 1, comma 4 della presente ordinanza e devono concludersi prima dello svolgimento dello scrutinio finale.

2. Essi possono svolgersi nelle ore antimeridiane o pomeridiane, utilizzando anche gli strumenti di flessibilità che, rispetto all'ordinaria articolazione temporale del curricolo, sono offerti da specifiche sperimentazioni metodologiche-didattiche che il collegio dei docenti potrà deliberare ai sensi dell'art. 277 del D.L., 16.4.1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

3. Gli alunni il cui livello di apprendimento sia stato giudicato insufficiente dal consiglio di classe con le modalità di cui all'art. 1, comma 4 sono tenuti a partecipare agli interventi didattici ed educativi integrativi, predisposti ai sensi della presente ordinanza.

4. Il consiglio di classe, nelle situazioni in cui lo ritenga possibile con riferimento alle insufficienze riscontrate, può consentire agli studenti, se maggiorenni, o agli esercenti la potestà genitoriale per gli studenti minorenni, di provvedere direttamente agli interventi necessari per il superamento di una o più delle insufficienze medesime.

5. Le attività dovranno essere realizzate, in base alla specifica programmazione della scuola e nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite, per gruppi di studenti di regola non superiori a dieci, anche di classi appartenenti a corsi diversi.

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