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Ordinanza MURST 07.06.1995, n. 198

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Art. 1 - Istituzione dei corsi sperimentali

I Provveditori agli Studi, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8 della presente ordinanza, sono autorizzati ad istituire, con propri decreti, per l'anno scolastico 1995-96 nelle province indicate nella tabella A annessa alla presente ordinanza e nel limite numerico corrispondente alle dotazioni organiche assegnate a ciascuna provincia con il D.I. n. 129 del 11 aprile 1995 e, comunque, non oltre il numero di cui alla citata tabella A, corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori o adulti in genere che siano in possesso, se minori di 23 anni, del diploma di licenza elementare o dell'accertamento del grado di cultura. Ai suddetti corsi possono essere ammessi inoltre coloro i quali abbiano compiuto o compiano il 16° anno di età entro il 31 dicembre 1995.

Nei limiti dell'organico così determinato è possibile procedere alla nomina dei supplenti secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.L.vo 12 febbraio 1993, n. 35, sempre che tutti i docenti di ruolo, ivi compresi i titolari DOA, siano stati utilizzati per l'intero orario di cattedra e per l'intera durata dell'anno scolastico.

Nell'ambito dei limiti numerici così stabiliti, i Provveditori agli Studi sono altresì autorizzati ad istituire, previe opportune intese con i competenti organi territoriali dei Ministeri interessati, corsi destinati ai militari, agli agenti di custodia nonché corsi destinati ai detenuti, con le modalità previste dalla C.M. n. 253 del 6 agosto 1993, ovvero corsi presso istituti penali minorili con le modalità di cui alla C.M. 2 ottobre 1980, n. 276, al telex n. 4899 del 30/11/1982 e alla C.M. 10/11/1984, n. 338.

I corsi avranno la durata di un unico anno scolastico e saranno istituiti per gruppi di quattro, secondo un siste

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