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Ordinanza MURST 07.06.1995, n. 198

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Art. 10 - Compiti dei Presidi - Rapporti con le organizzazioni sindacali

I Presidi delle scuole medie sedi dei corsi per lavoratori svolgono, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 417 del 31/5/1974, le funzioni di promozione e di coordinamento delle attività dei corsi; in particolare, dovranno presiedere i singoli consigli di classe mensili di ciascuno dei quali saranno chiamati a far parte - ferme restando le norme di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 416 del 31/5/1974 - due rappresentanti dei frequentanti, eletti dagli utenti di ciascun corso.

Nella prima riunione del Consiglio di classe potranno essere stabiliti - in un quadro di assoluto rispetto dei principi costituzionali precisati dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974 attinenti alla tutela della libertà di insegnamento e dell'autonomia della funzione docente - i criteri che dovranno, nel corso dell'anno scolastico, regolare gli eventuali rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, specialmente per quanto attiene alla definizione di un calendario di incontri e all'individuazione dei responsabili sindacali. Nel corso di tali incontri si approfondiranno, nel rigoroso rispetto delle reciproche competenze, le conoscenze circa i modi migliori per soddisfare le esigenze culturali dei lavoratori nell'ambito delle finalità dei corsi, quali delineate nel precedente art. 4.

Non potranno essere consentite, in quanto contraddittorie con i principi richiamati al comma precedente, interferenze di personale estraneo al corpo insegnante nel momento della esplicazione della funzione docente.

Solo il Consiglio di classe, presieduto dal Preside, potrà di volta in volta deliberare, su proposta dei singoli docenti, di invitare esperti in taluni momenti dello svolgimento dell'attività didattica e secondo le esigenze

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