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Ordinanza MURST 07.06.1995, n. 198

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Art. 16 - Disposizioni particolari

1) In presenza di particolari situazioni, quali ad esempio la richiesta di frequenza da parte dei lavoratori in cassa integrazione e frequentanti i corsi di formazione e qualificazione professionale, il Provveditore agli Studi, sentiti i Presidi delle scuole medie interessate e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, può consentire adattamenti delle norme della presente ordinanza riguardanti:

a) calendario ed orario delle lezioni, fermi restando rispettivamente, l'obbligo di raggiungere almeno 350 ore effettive di lezione e l'obbligo per i docenti delle 18 ore settimanali di insegnamento;

b) localizzazione dei corsi, che può avvenire anche presso sedi non scolastiche, come nel caso di appartenenza dei corsisti ad istituzioni che comportino rilevanti difficoltà di frequenza all'esterno (per es. caserme, comunità terapeutiche...).

2) Al fine di assicurare la piena integrazione dei portatori di handicap - anche alla luce delle indicazioni contenute nella L. 104/92 - le iniziative previste dall'attuale quadro normativo per una proficua integrazione delle persone con handicap nel sistema istruttivo/formativo del Paese nonché la eventuale nomina di insegnanti di sostegno sono praticabili anche nei corsi di scuola media per lavoratori regolati dalla presente Ordinanza.

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