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Ordinanza MURST 07.06.1995, n. 198

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Art. 4 - Piano degli studi

Il piano di studio dei corsi comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

a) italiano;

b) storia ed educazione civica, geografia;

c) scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali;

d) lingua straniera.

L'insegnamento della religione, se richiesto, sarà impartito, per completamento d'orario, da docenti delle scuole secondarie statali.

I programmi degli insegnamenti obbligatori continueranno ad essere quelli indicati nelle «Linee programmatiche» diramate con circolare n. 131 dell'8 gennaio 1975. Nell'applicare gli stessi si dovrà tener conto delle indicazioni contenute nell'art. 2 della legge n. 348 del 16 giugno 1977, per quanto riguarda il rafforzamento dell'educazione linguistica, compresa la lingua straniera, ed il potenziamento degli insegnamenti matematici e scientifici con le previste finalizzazioni all'educazione sanitaria, secondo gli obiettivi definiti nei programmi per la scuola media (D.M. 9/2/1979).

All'insegnamento delle singole discipline saranno dedicate, da ciascun docente, 4 ore settimanali, distribuite in non meno di 5 giorni. Il numero complessivo delle ore di lezione sarà, per gli allievi, di 16 ore settimanali.

In situazioni del tutto eccezionali derivanti dai contratti di lavoro dei corsisti - da evidenziare nei decreti istitutivi dei corsi ovvero in appositi provvedimenti autorizzativi dei Provveditori agli Studi - le ore settimanali di lezione per gli allievi potranno essere 14, distribuite in 4 giorni, fermo restando il raggiungimento, nel corso dell'anno scolastico, di almeno 350 ore effettive di lezione.

Resta fermo l'obbligo del doc

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