Ordinanza MURST 07.06.1995, n. 198
L'orario obbligatorio di servizio dei docenti è costituito:
a) dalle ore da destinare all'insegnamento delle singole discipline, in ragione di 16 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giorni, salvo quanto indicato al precedente art. 4 - 5° comma;
b) da due ore, ovvero - nelle ipotesi del citato art. 4, 5° comma - da 4 ore, per l'attuazione di modelli di interdisciplinarità didattica o per incrementare i tempi di insegnamento di una singola disciplina, qualora richiesto dai partecipanti; ovvero per le iniziative di integrazione e di sostegno di cui al precedente art. 4;
c) dalle ore riguardanti attività connesse con il funzionamento dei corsi.
Rimane fermo l'obbligo posto dall'art. 88 del D.P.R. n. 417/74 e successive modificazioni e integrazioni circa l'assolvimento dell'orario obbligatorio di insegnamento nei casi di incompleta utilizzazione delle ore indicate alla precedente lettera b), anche nelle normali classi delle scuole sedi dei corsi.
Nei casi in cui l'insegnante è impegnato in meno di quattro corsi, l'orario di servizio è costituito dalla somma delle ore di cui alle lettere a) e c) e da un'ora per le attività di cui al punto b) del comma precedente.
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