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Ordinanza MURST 07.06.1995, n. 198

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Art. 8 - Adempimenti dei Presidi e dei Provveditori agli Studi in ordine alle iscrizioni ed alle istituzioni

Entro il 31 luglio 1995 i Presidi delle scuole medie, di cui al precedente articolo, comunicano al Provveditore agli Studi il numero delle iscrizioni che hanno effettuato a seguito dell'esame della regolarità delle domande ad essi presentate.

Entro il 31 agosto 1995 il Provveditore agli Studi, sentiti i Presidi delle scuole medie interessate e sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, istituirà i corsi sperimentali localizzando i relativi posti a livello di scuola nel numero richiesto dalle effettive esigenze determinate dai criteri indicati nel precedente art. 1 e dalla riscontrata regolarità delle domande e, comunque, entro il limite massimo indicato nell'allegato A).

Il numero dei corsi istituiti, la sede distrettuale dei corsi stessi ed il numero degli iscritti ad essi, dovranno essere immediatamente comunicati al Ministero - Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado - Div. I.

Il ventesimo giorno dall'avvenuto inizio delle lezioni, i Presidi comunicheranno ai Provveditori agli Studi il numero degli effettivi frequentanti, al fine di consentire una eventuale ridistribuzione dei corsi stessi nell'ambito della Provincia, ovvero, la loro soppressione.

Entro il 30 giugno 1996 i presidi delle scuole in cui funzionano corsi per lavoratori invieranno, compilato in ogni sua parte, al Provveditore agli Studi il mod. CL (corso lavoratori) che sarà trasmesso a parte.

Entro il 31 luglio 1996 i Provveditori agli Studi trasmetteranno alla Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado i dati provinciali servendosi del modello CL riepilogativo.

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