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Ordinanza MURST 07.06.1995, n. 198

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Art. 9 - Prove d'esame

Al termine dell'anno scolastico indicato al precedente articolo 2 e, sempreché siano state svolte almeno 350 ore effettive di lezione, si svolgeranno gli esami di licenza media, che consisteranno in due prove scritte, individuali, di cui una in italiano, di carattere interdisciplinare e l'altra più specificatamente diretta agli aspetti culturali di carattere matematico-scientifico- sperimentale.

La prova orale, individuale, consisterà in un colloquio a carattere interdisciplinare che, partendo dalla discussione degli elaborati delle prove scritte e tenendo conto della programmazione di cui al precedente art. 4, pervenga ad un accertamento e ad una valutazione delle capacità di espressione, di giudizio e di sistemazione culturale acquisite dall'allievo e della sua consapevolezza dei fondamentali valori etici e civili.

La sessione di esami comprenderà, di massima, un periodo di giorni sei.

Della commissione di esame fanno parte, in qualità di commissari, i docenti dei corsi sperimentali.

I Presidenti saranno scelti con le modalità previste dalla normativa vigente, preferibilmente fra coloro che abbiano esperienza nei problemi della promozione culturale degli adulti e, in particolare, siano impegnati nei corsi delle 150 ore. Tali Presidenti potranno presiedere anche le commissioni d'esame di licenza media che si svolgano nella medesima scuola.

In sede di valutazione di ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe, nella composizione limitata ai soli docenti (art. 3, penultimo comma, del D.P.R. n. 416 del 31/5/1974) terrà conto di tutti gli elementi di valutazione emersi e dei giudizi espressi nel corso dell'anno. Si terrà, inoltre, conto dell'assiduità della frequenza che, per ovv

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