Decreto legislativo 17.03.1995, n. 111
Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. (G.U. 14.04.1995, n. 88)
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
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