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Decreto legislativo 17.03.1995, n. 111

Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. (G.U. 14.04.1995, n. 88)

Art. 20 - Assicurazione

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.

2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

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