Decreto legislativo 17.03.1995, n. 111
1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio è:
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.
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