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Ordinanza MPI 09.03.1995, n. 80

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria, di I e II grado - anno scolastico 1995-96.

Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 12 - Scrutini finali

1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria di II grado hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

2. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini anche in relazione all'abolizione degli esami di riparazione, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

3. Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio finale, purché riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline e non meno di 8/10 in condotta.

4. Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all'art. 78 e all'art. 79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049.

5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, prima dell'approvazione dei voti, il consiglio di classe, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nella fase iniziale dell'anno scolastico successivo, anche mediante opportuni interventi didattici ed educativi integrativi;

b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare tali alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera auto

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