Legge 29.11.1995, n. 520
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità della CELI territorialmente competenti.
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