Legge 29.11.1995, n. 520
1. La Repubblica italiana, in conformità al princìpio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro alunni, è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
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