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Legge 29.11.1995, n. 520

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI). (G.U. 07.12.1995, n. 286 - S.O.)

Art. 13 - Matrimonio

1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunità in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 2 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.

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