Legge 29.11.1995, n. 520
1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dalla CELI.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti a norma dei commi da 1 a 4 assumono la qualifica di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.
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