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Legge 29.11.1995, n. 520

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI). (G.U. 07.12.1995, n. 286 - S.O.)

Art. 2 - Libertà religiosa

1. In conformità ai princìpi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.

2. È garantita alle Comunità della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

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