Legge 29.11.1995, n. 520
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunità, si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.
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