Legge 29.11.1995, n. 520
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri delle Comunità della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri di tali Comunità potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, più vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunità di appartenenza.
3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle Comunità, nonché i consiglieri espressamente all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte delle Comunità della CELI, l'ente competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle Comunità della CELI.
5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizioni di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirit
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