Legge 29.11.1995, n. 520
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunità della CELI più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
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