Ordinanza MPI 30.11.1995
1. Con provvedimento motivato il ministero della pubblica istruzione può ordinare la soppressione di quegli organismi di tipo didattico o educativo e la chiusura di quelle scuole ritenute non idonee a continuare la propria attività, qualora vengano accertate violazioni di leggi o di regolamenti.
2. Il prefetto competente per territorio, in caso di urgenza, può, con provvedimento motivato, ordinare la chiusura provvisoria di scuole e di organismi di tipo didattico o educativo, informandone immediatamente il Ministero della pubblica istruzione per i dovuti accertamenti.
3. Il Ministero della pubblica istruzione può ordinare la chiusura o la soppressione delle scuole e degli organismi di cui all'art. 1, comma 1, entro trenta giorni dal provvedimento prefettizio, trascorsi i quali il provvedimento prefettizio si intende revocato.
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