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Ordinanza MPI 30.11.1995

Disciplina del funzionamento di scuole ed organismi didattico-educativi stranieri in Italia.

Art. 2 - Procedura per la denuncia di inizio dell'attività

1. La denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata dai cittadini di cui all'art. 1, commi 2 e 4, della presente ordinanza al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli scambi culturali - Divisione III - Via Ippolito Nievo n. 35 - 00153 ROMA.

2. La denuncia, sottoscritta dal gestore o dal legale rappresentante dell'istituzione deve essere redatta in conformità alle vigenti norme sul bollo e deve indicare il tipo e il grado di scuole o di organismo istituito, nonché la sede.

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