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Ordinanza MPI 30.11.1995

Disciplina del funzionamento di scuole ed organismi didattico-educativi stranieri in Italia.

Art. 5 - Adempimenti amministrativi

1. Il Ministero della pubblica istruzione, non appena ricevuta la denuncia di inizio dell'attività, ne invia immediatamente copia alla prefettura competente per territorio, per eventuali comunicazioni di elementi ostativi allo svolgimento dell'attività.

Entro sessanta giorni dalla denuncia, l'amministrazione verifica d'ufficio, tramite visita ispettiva, l'esistenza dei presupposti di legge.

La denuncia di inizio dell'attività sostituisce l'atto di consenso dell'amministrazione, qualora non intervenga un divieto di prosecuzione dell'attività entro il menzionato termine di sessanta giorni dalla denuncia stessa.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, non appena ricevuta la richiesta di autorizzazione, ne invia immediatamente copia alla prefettura competente per territorio, per l'eventuale comunicazione di elementi ostativi allo svolgimento dell'attività.

Contemporaneamente, la domanda viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per l'acquisizione del prescritto parere.

Qualora entro quarantacinque giorni il ministero degli affari esteri non abbia fatto conoscere il proprio parere, questo si intende favorevolmente accolto.

Il predetto termine viene interrotto qualora il Ministero degli esteri comunichi prima di detta scadenza di non poter ancora esprimere il parere di competenza in attesa di acquisire i necessari elementi richiesti alle competenti autorità dei paesi interessati.

Il Ministro, acquisito il parere del Ministero degli affari esteri, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, tramite visita ispettiva, emana il decreto autorizzativo, che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione.

Qualora entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda non venga emanato un provvedimento di diniego, la richiesta

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