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Ordinanza MPI 30.11.1995

Disciplina del funzionamento di scuole ed organismi didattico-educativi stranieri in Italia.

Art. 7 - Attestati e diplomi

1. Ai fini della tutela della buona fede di cittadino, gli attestati o i diplomi rilasciati da scuole o organismi di tipo didattico o educativo stranieri in Italia, debbono contenere la seguente espressione: "Il presente attestato/diploma non ha il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute".

2. Ai fini di cui al comma 1 il modulo iscrizione ai corsi sottoscritto dagli utenti delle scuole o organismi di tipo didattico o educativo deve contenere la precisazione che gli attestati/diplomi rilasciati dalle predette istituzioni non hanno il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute.

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