Accordo 01.08.1996
1. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, da programmare nell'ambito del progetto di istituto di cui all'art. 8, consistono nelle seguenti attività:
a) Svolgimento di compiti relativi:
al coordinamento della progettazione, di cui all'art. 8, della sua attuazione, verifica e valutazione;
al supporto organizzativo al direttore;
al coordinamento di eventuali articolazioni del collegio dei professori, quali dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, nonché dei consigli di scuola o corso;
alla produzione di materiali utili per la didattica;
all'assolvimento di attività finalizzate all'attuazione del diritto allo studio.
b) Partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali, mirati al miglioramento della qualità dell'insegnamento ed al sostengo dei processi di innovazione o ad un maggior raccordo con il mondo del lavoro.
c) Partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e private e con soggetti terzi, aventi per oggetto prestazioni di servizi od utilizzazioni di strutture per progetti che siano coerenti con le finalità del progetto di istituto.
2. Per quanto riguarda i compensi relativi alle predette attività aggiuntive si applicano le norme recate dall'art. 43, commi 5 e 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro.
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