Accordo 01.08.1996
1. Ai direttori amministrativi delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei conservatori di musica si applicano, ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente, le disposizioni recate dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, quelle che il comma 2 del medesimo articolo detta nei riguardi dei dipendenti di ruolo che provengano dall'ex carriera direttiva, ovvero dei dipendenti di ruolo che, essendo in possesso di qualifiche funzionali corrispondenti versino nelle condizioni ed abbiano i requisiti ivi previsti.
2. Nell'ambito della contrattazione decentrata in sede nazionale, prevista dall'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro, vengono determinate, per quanto riguarda la materia di cui al suo comma 4, lettera e), linee di indirizzo specifiche per la formazione in servizio e l'aggiornamento dei predetti direttori amministrativi, con riferimento anche agli standard organizzativi ed alle modalità di diffusione delle relative attività.
3. Nell'art. 69, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro, la sostituzione del direttore amministrativo va riferita al responsabile amministrativo, che riveste la qualifica funzionale immediatamente inferiore, e non all'assistente amministrativo.
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