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CCNL 04.08.1996

Contratto collettivo nazionale di lavoro 04.08.1996 - comparto scuola parte economica - biennio 1996-1997. (G.U. 14.08.1996, n. 190 - S.O.)

Art. 3 - Personale delle accademie e dei conservatori di musica

1. L'indennità per l'esercizio di funzioni superiori, di cui all'art. 69, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro, è determinata, per il personale docente preposto alla direzione delle accademie e dei conservatori di musica, nella stessa misura prevista per i presidi incaricati.

2. All'inquadramento dei direttori amministrativi delle predette istituzioni si provvede secondo il criterio del trattamento più favorevole risultante dall'applicazione del comma 2 o, in alternativa, del comma 8 dell'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Ai sensi dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i direttori amministrativi conservano titolo a percepire l'indennità di amministrazione già loro spettante con carattere di generalità e continuità; essa è loro erogata, nell'importo in godimento al 1° gennaio 1996, come assegno ad personam, riassorbibile nell'indennità di amministrazione, di cui all'art. 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

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