D.M. Pubblica istruzione 02.08.1996, n. 457
1. A conclusione dei lavori la commissione giudicatrice degli esami finali dei corsi di riconversione abilitanti compila l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per classi di abilitazione, dei candidati che hanno superato la verifica finale, e conseguita l'abilitazione, completo delle generalità (data e luogo di nascita), con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, dei punteggi riportati nelle singole prove e del punteggio complessivo conseguito.
2. Detto elenco, a cura del coordinatore, è pubblicato all'albo dell'istituto scolastico sede del corso. Contestualmente, sempre a cura del coordinatore, l'elenco degli abilitati viene inviato alla Sovrintendenza regionale e Provveditore agli studi competente per territorio, che ne cureranno l'affissione all'albo anche se il corso sia stato organizzato a carattere interregionale e nazionale.
Unitamente a detto elenco, il coordinatore invierà una copia del processo verbale, redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, una copia della relazione riassuntiva finale, nonché una fotocopia del titolo di studio prodotto da ciascun candidato. Nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto al Sovrintendente scolastico esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.
3. Il Sovrintendente, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva, l'elenco degli abilitati.
4. Avverso la mancata inclusione nell'elenco è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo de
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