D.M. Pubblica istruzione 02.08.1996, n. 457
1. I certificati di abilitazione sono rilasciati dai Sovrintendenti Scolastici competenti per territorio sulla base degli elenchi degli abilitati di cui al precedente art. 8, comma 1.
2. Per il rilascio dei certificati di abilitazione riguardanti i corsi nazionali e interregionali la Sovrintendenza che ha istituito il corso trasmetterà distinti elenchi definitivi di abilitati ai Sovrintendenti regionali rispettivamente competenti in relazione alla sede di titolarità dei docenti che abbiano conseguito l'abilitazione.
3. Gli interessati dovranno produrre a tal fine domanda in carta legale diretta al Sovrintendente scolastico competente, allegando alla stessa tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti, nonché la ricevuta della tassa versata una tantum e dell'importo fissato dai competenti organi a favore della regione nel cui ambito territoriale rientra l'Università o l'Istituto superiore presso cui è stata conseguita la laurea o il diploma. A tale versamento sono tenuti coloro i quali hanno sostenuto l'esame di abilitazione in quanto in possesso di laurea o di titolo di studio rilasciato da Università o da Istituti superiori universitari.
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