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Legge 08.08.1996, n. 431

Interventi urgenti per l'edilizia scolastica. (G.U. 23.08.1996, n. 197)

Art. 2 - Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica

1. I sindaci, i presidenti delle amministrazioni provinciali e i commissionari ad acta eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora nella conferenza non si aggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione, da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco, del presidente dell'amministrazione provinciale o del commissario ad acta, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-bis.

2. I commissari ad acta possono altresì:

a) convocare e presiedere le conferenze di servizi finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni;

b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1,

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