Circolare MPI 04.04.1996, n. 138
Legge 8 agosto 1995 n. 335 Art. 2 - commi 2 e 9 e art. 3 comma 24. Nuova misura e nuovi criteri applicativi della ritenuta in conto entrate del Tesoro nonché modalità di versamento dei contributi all'INPDAP e documenti di supporto.
Com'è noto sul S.O. n. 106 alla G.U. n. 198 del 25.8.1995 è stato pubblicato il testo della legge 8 agosto 1995 n. 335.
A decorrere dal 1° gennaio 1996, presso l'INPDAP, per effetto dell'anzidetta legge, viene istituita la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato. In conseguenza di ciò, tanto la misura della ex ritenuta in conto entrate del Tesoro, ora ritenuta pensioni INPDAP, quanto la sua base imponibile subiscono notevoli innovazioni, in relazione anche alla cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della ritenuta ex GESCAL, prorogata a norma dell'art. 1 - comma 10 della legge 23.12.1992 n. 498, fino al 31.12.1995.
L' art. 2 della precitata legge n. 335/1995 prescrive, infatti, tra l'altro:
- al comma 2, che: le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8.20 punti a carico del dipendente, al netto degli incrementi retributivi di cui all'art. 3, comma 24;
- al comma 9, che: con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al comma 10, che nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23.12.1994 n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero Tesoro della quota della maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al co. 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli artt. 15, 16 e 22 della legge 29.4.1976 n.
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