Direttiva MPI 03.04.1996, n. 133
Titolo II - Organizzazione e gestione
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il Comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4 del D.Lgs. 16.2.994 n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative previste dal titolo I.
2. Per lo svolgimento delle sue attività il predetto Comitato adotta un regolamento interno che può prevedere la costituzione di commissioni o gruppi per attività istruttorie, esecutive e di gestione.
3. Le iniziative di cui al titolo I, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.
4. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il Comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con specifica destinazione.
5. Per la realizzazione ordinata delle iniziative il Comitato studentesco esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che ha la responsabilità del regolare svolgimento delle iniziative e propone agli organi competenti gli interventi necessari per l'attuazione del piano.
6. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano l'attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nella convenzione. La resp
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.