Accordo 11.12.1996
1. La contrattazione decentrata, di cui all'art. 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, ha luogo, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, presso il Ministero degli affari esteri. Tale contrattazione si svolge sulle materie indicate dal comma 4 del medesimo articolo, nonché su quelle specificamente indicate dal presente accordo.
2. La contrattazione decentrata territoriale, concernente le materie di cui al predetto art. 5, comma 5, si svolge, nei casi che, per particolari esigenze di coordinamento, sono determinati in sede di contrattazione decentrata a livello di ministero, presso l'ambasciata; negli altri casi ha luogo presso gli uffici consolari.
3. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata a livello di ministero è costituita da un delegato del Ministro degli affari esteri, che la presiede, da un delegato del Ministro della pubblica istruzione e da una rappresentanza dei titolari degli uffici interessati dell'amministrazione degli affari esteri e di quella della pubblica istruzione. Per la contrattazione decentrata a livello di ambasciata, la delegazione di parte pubblica è costituita dall'ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici consolari interessati. Presso gli uffici consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della struttura organizzativa degli uffici stessi.
4. Il termine previsto dall'art. 4, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro decorre, ai fini di cui ai precedenti commi, dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
5. Con la contrattazione decentrata, di cui al comma 1, sarà anche determinato il trattamento dei permessi retribuiti, fruiti all'estero c
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